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 LUNA DI MIELE FINITA FRA GOVERNO E UE?

Posted by on Dic 21, 2022 in Sull'Europa | Commenti disabilitati su  LUNA DI MIELE FINITA FRA GOVERNO E UE?

 LUNA DI MIELE FINITA FRA GOVERNO E UE?

Luna di miele finita fra Governo e Ue? Il richiamo di Christine Lagarde, presidente della Bce, con l’invito rivolto all’Italia a “ratificare velocemente la riforma del Mes” in concomitanza con la stretta sui tassi di mezzo punto che, con effetto a catena ha causato il crollo della Borsa (Piazza Affari ha perso il 3,45%) e un’impennata dello spread a quota 207, ha gettato ombre su una difficile tregua. Immediate le reazioni dell’Esecutivo di Giorgia Meloni con la piccata replica del Ministro della Difesa Crosetto (“decisioni prese con leggerezza e distacco”) e del Ministro dell’Economia Giorgetti (“auspici comunitari legittimi, ma sul Mes decide il Parlamento nazionale”). Si preannunciano giorni inquieti nei palazzi romani della politica. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), il cosiddetto “fondo salva Stati”, da tempo monopolizza il dibattito politico e alimenta lo scontro fra i partiti. Il Mes è la “cassaforte” dell’Eurozona, istituito nel 2012 per dare sostegno ai Paesi in caso di crisi finanziaria e di rischio default previa l’attuazione di un piano di riforme strutturali della finanza pubblica “sorvegliato” dalla “Troika” (Commissione europea, Bce e Fondo monetario internazionale). Hanno finora beneficiato del programma di aiuti Grecia, Spagna, Cipro, Portogallo e Irlanda. Con sede in Lussemburgo, il Mes è gestito dal Consiglio dei Governatori costituito dai ministri dell’economia dell’Eurozona e da un Consiglio di Amministrazione. L’Italia è il terzo maggiore socio del Mes (17,8%), dopo Germania e Francia, con 14 mld di capitale versato e 125 mld di capitale sottoscritto su un totale di circa 700 mld. Dal 2017 si parla di riforma del Mes per rafforzare la coesione dell’Eurozona nell’affrontare le crisi e a tutelarne la stabilità finanziaria. Una ipotesi che in Italia ha dato il via a un profondo dibattito per le “condizioni di accesso” alle linee di credito giudicate particolarmente rigide: non essere in procedura d’infrazione, rapporto deficit/Pil inferiore al 3% da almeno due anni, rapporto debito/Pil inferiore al 60% (o con una sua riduzione di almeno 1/20 negli ultimi due anni). Per i dieci Paesi della zona euro (Italia compresa) fuori dai parametri di Maastricht l’obbligo di sottoscrivere un gravoso “memorandum”, un dettagliato accordo di riforme impopolari, non ultima la “ristrutturazione del debito sovrano”, con i conseguenti rovinosi effetti sui risparmiatori privati che hanno investito nei titoli di Stato. Una “calamità immensa” che generebbe distruzione di risparmio, fallimento di banche (detengono il 70% del debito pubblico) con ripercussione sui correntisti per effetto del “bail in”, crisi economica, disoccupazione di massa e un generale impoverimento sociale. La riforma del Trattato ridisegna gli aiuti tradizionali del Mes, con l’obiettivo di prevenire le crisi invece che intervenire drasticamente una volta scoppiate, con i programmi di salvataggio che sono costati la cattiva fama al Mes. L’intento della riforma è rafforzare e semplificare l’uso degli strumenti a disposizione del Mes prima del ripescaggio di un Paese, cioè le linee di credito precauzionali, utilizzabili nel caso in cui un Paese venga colpito da uno shock economico e voglia evitare di finire sotto stress sui mercati. La riforma elimina il contestatissimo “memorandum” (le cosiddette “condizionalità”), quello passato alla storia per aver imposto alla Grecia condizioni rigidissime, sostituendolo con una lettera d’intenti che assicura il rispetto delle regole del Patto di stabilità. La riforma del Mes è uno dei tasselli mancanti dell’Unione bancaria fortemente voluto dall’Italia. Rappresenta un momento importante nel processo d’integrazione istituzionale, economica e finanziaria dell’Eurozona. Una rete finanziaria da usare sia in caso di crisi dei debiti sovrani, sia in caso di crisi del sistema bancario europeo, nell’ottica della “mutualizzazione” del rischio e di una maggiore trasparenza dell’ordinamento monetario. Ma perché l’Italia, unico Paese dell’eurozona, non ha...

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LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Posted by on Dic 5, 2022 in Fisco e Soldi | Commenti disabilitati su LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Giustizia tributaria, anno zero. Sta muovendo i primi (faticosi) passi la riforma del processo tributario a distanza di 30 anni dall’originario impianto normativo fissato dai Decreti legislativi 545 e 546 del dicembre 1992. Una riforma a lungo attesa, importante per le esigenze di cittadini e imprese, legata agli impegni assunti dall’Italia per l’attuazione del Pnrr a sostegno dell’intero sistema Paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri. Si volta pagina sotto il profilo ordinamentale e processuale per velocizzare i tempi della giustizia tributaria e abbattere la rilevante mola di contenzioso pendente: oltre 60mila ricorsi giacenti a fine 2021, per un valore di circa 37,6 miliardi di euro. Obiettivi incentrati sul miglioramento della qualità delle sentenze attraverso la revisione dell’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sullo sviluppo di istituti processuali (contraddittorio, autotutela) volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe. L’ampio ricorso alla giurisdizione per dirimere le dispute tra contribuente e Fisco, peculiarità dell’ordinamento italiano, è causato da una normativa fiscale di difficile applicazione perché soggetta a continui mutamenti e non sempre di buona qualità sul piano legislativo. Una giungla di oltre 800 leggi fiscali, non coordinate fra loro, che si sovrappongono a danno della certezza del diritto. Dai bonus edilizia, croce e delizia degli operatori, la massima conferma. Tra le diverse novità la riforma istituisce una nuova magistratura tributaria professionale che, progressivamente, sostituirà gli attuali magistrati onorari (non togati): un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria, con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami. Le Commissioni tributarie provinciali e regionali sono diventate Corti di giustizia di primo e secondo grado. Sul piano processuale, in primo grado, le controversie di modico valore (importo del tributo, al netto di interessi e sanzioni, fino a 3000 euro) vengono devolute a un giudice monocratico. Si rafforza la conciliazione giudiziale: per le controversie soggette a reclamo la Corte di giustizia potrà formulare una proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza. Risulta potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie. La partecipazione “da remoto” costituisce la modalità “naturale” di svolgimento delle udienze tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, salva la richiesta presentata da ciascuna delle parti di partecipazione “in presenza”. In giudizio spetterà all’Amministrazione finanziaria provare le violazioni contestate con l’atto impugnato.Un’espressione di principio giuridico di grande rilevanza che presuppone un’adeguata motivazione dell’atto impositivo. L’onere della prova, dunque, si sposta a carico dell’Amministrazione e rende la giustizia tributaria conforme ai principi del giusto processo. La decisione della Corte, basata sugli elementi di prova emersi dal giudizio, si concluderà con l’annullamento se la prova della fondatezza della pretesa manca, è contraddittoria o è insufficiente a dimostrare in modo puntuale le ragioni della pretesa impositiva e dell’irrogazione delle sanzioni. La Corte di giustizia, altra novità rilevante, anche senza l’accordo delle parti, potrà ammettere la prova testimoniale in forma scritta. Cambiano inoltre i tempi di discussione della istanza di sospensione: viene stabilito in 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza il termine entro il quale il Presidente fissa la trattazione della sospensione la quale non potrà coincidere con l’udienza di merito per la controversia. Viene così rimosso il contestato termine di 180 giorni che spesso coincideva con la trattazione del ricorso. In conclusione, un significativo restyling del processo tributario che, al di là di alcune omissioni (modalità di accesso alle fonti giurisprudenziali), rappresenta uno strumento di miglioramento del sistema che a regime dal 2027, con la definitiva composizione dell’organico della giurisdizione tributaria, “solennizzerà”...

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