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IL FISCO E IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Posted by on Nov 14, 2025 in Fisco e Soldi | Commenti disabilitati su IL FISCO E IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

IL FISCO E IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

“Il coraggio di cambiare, un sogno senza traumi?”. E’ la domanda posta nel Convegno sul passaggiogenerazionale nelle imprese, il tema dibattuto al Maga di Gallarate nel corso dell’evento EconomixLab. Untema che racchiude sul piano gestionale il presente e il futuro di piccole e medie aziende che, fra tradizione e innovazione, cercano un punto di equilibrio per una precisa identità. Nuove strategie imprenditoriali con il passaggio del testimone per garantire, nel segno della continuità, prospettive occupazionali e, più in generale, lo sviluppo economico del territorio.E’ in atto una trasformazione profonda nel mondo del lavoro, l’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione aprono alle imprese interessanti opportunità di crescita che richiedono una revisione dei modelli organizzativi, supportati da competenze e qualificazione professionale. In questo scenario si pone l’apporto cruciale delle nuove generazioni, le loro conoscenze, le loro sensibilità. Una preziosa risorsa operativa per realizzare, con spirito imprenditoriale, un sistema produttivo competitivo. Una sfida epocale per rilanciare la variegata realtà delle Pmi che costituiscono il tessuto connettivo dell’economia anche in Provincia di Varese, con l’83,6% delle aziende a conduzione familiare, il 28,1% guidate da over 70, in linea con le risultanze della Lombardia. Una transizione, fra il vecchio e il nuovo, condotta con chiarezza di obiettivi. Un cambiamento che deve accompagnarsi a una tempestiva programmazione, superando improvvisazione e conflittualità familiari per trasferire conoscenze e valori. Pianificare cioè il percorso da seguire per fronteggiare i complessi aspetti giuridici e fiscali dell’operazione e dare quindi una risposta a chi s’interroga sul cambiamento.Con lo scopo di favorire il passaggio generazionale dell’azienda nell’ambito della famiglia imprenditoriale,con la legge n.55 del 14 febbraio n. 2006 e successive modificazioni, il legislatore ha introdotto nel nostroordinamento giuridico l’istituto del “patto di famiglia” che consente al titolare dell’impresa di anticipare,con atto pubblico, il momento del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali ai discendenti oal discendente che si reputi più adatto alla gestione aziendale. Obiettivo di fondo è quello di assicurarecontinuità gestionale, produttiva e occupazionale nel delicato passaggio della leadership, relativamente alcontrollo e alla direzione dell’impresa, scongiurando l’insorgere di liti ereditarie e il rischio di disgregazioni aziendali con la frammentazione del patrimonio aziendale. Sulla scorta di una perizia per la determinazione del valore dell’azienda, occorre liquidare, preferibilmente dal titolare (prelievo più oneroso nel caso di compensazioni tra fratelli), i diritti economici dei legittimari (ove questi non partecipino o rinunzino al contratto) con il pagamento di una somma corrispondente al valore della rispettiva quota di riserva (o di legittima), oppure, se questi vi consentono, con il trasferimento di beni in natura di eguale valore.Il “patto di famiglia” consente di trasferire ai discendenti le imprese di ogni dimensione, anche quelleorganizzate in forma societaria: dal diritto di proprietà al diritto di nuda proprietà, al diritto di usufrutto.L’assegnazione effettuata tramite il “patto di famiglia” è definitiva. I beni assegnati sono esclusi dall’obbligo della collazione ereditaria (nessun obbligo di riportare nell’asse ereditario i beni oggetto del patto), non sono soggetti all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per la reintegrazione della quota legittima. Ciò vale sia per gli assegnatari dei beni d’impresa che per gli altri legittimari, non assegnatari.I trasferimenti effettuati attraverso il “patto di famiglia” ex art. 768 bis c.c. di aziende o rami di esse, diquote sociali e di azioni sono esenti dall’imposta di donazione, dall’imposta di trascrizione per le formalitàrelative, dall’imposta catastale per le volture. Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento dell’azienda nongenera, ex art. 58 Tuir, alcuna plusvalenza: “l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciutinei confronti del dante causa”. Idem per il trasferimento di partecipazioni societarie: nessun capital gain, ex art. 67 Tuir. Un regime di neutralità fiscale estremamente vantaggioso. Il beneficio fiscale...

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